Art. 4.
(Norme di competenza statale).

      1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

          b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

          c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

          d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai princìpi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione,

 

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nonché ai princìpi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

          e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate.

      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso, entro un mese dalla data della sua adozione, alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      4. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
      5. Il Ministero dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.