1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;
c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai princìpi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione,
e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso, entro un mese dalla data della sua adozione, alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
5. Il Ministero dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.